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Sanzioni previste per il controllo della fissazione del carico nei controlli tecnici su strada
Il D.M. 215 del 19/05/2017 all’articolo 21 prevede le sanzioni in caso di violazioni riscontrate durante i controlli tecnici su strada.
Per le sanzioni si rimanda all’articolo 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che attualmente prevede una sanzione da 87€ a 344€. Non è prevista la decurtazione di punti sulla patente.
Sanzioni relative al fissaggio del carico
Per il trasporto stradale, le sanzioni relative alla corretta sistemazione e al fissaggio del carico sono riportate nell’articolo 164, Sistemazione del carico sui veicoli, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.
In particolare, le sanzioni sono riportate al comma 8:
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilita’ al conducente ne’ impedirgli la liberta’ dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilita’ del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne’ le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo’ sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purche’ nei limiti stabiliti dall’art. 61.3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purche’ la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.5. E’ vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremita’ della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita’ di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.9. Il veicolo non puo’ proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. Percio’ l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorche’ il carico sia stato sistemato in conformita’ delle presenti norme. Le modalita’ della restituzione sono fissate dal regolamento.
Inoltre, secondo quanto previsto dalla tabella dei punteggi previsti all’articolo 126-bis, è prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente.
Sanzioni relative alla massa limite
Per il trasporto stradale, le sanzioni relative alla massa limite sono riportate nell’articolo 167, Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e’ superiore a 10 t e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:a) da € 42 a € 173, se l’eccedenza non supera 1 t;b) da € 87 a € 345, se l’eccedenza non supera le 2 t;c) da € 173 a € 695, se l’eccedenza non supera le 3 t;d) da € 431 a € 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t.2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita’, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purche’ tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione piu’ una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche’ la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita’, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione e’ soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa e’ calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di eccedenza di massa nel complesso.7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695, ferma restando la responsabilita’ civile di cui all’art. 2054 del codice civile.8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonche’ i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche’ al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo e’ tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.10. Quando e’ accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio e’ subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e’ pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento piu’ una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’art. 62. La prosecuzione del viaggio e’ subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento e’ prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validita’ dell’autorizzazione.12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche’ i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’ accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
Sintesi del regime sanzionatorio
Si riporta di seguito il riassunto del regime sanzionatorio previsto secondo l’articolo 167 del Nuovo codice della strada in caso di trasporto di merci non pericolose.
Veicoli con massa massima ammissibile superiore a 10t | Sanzione | Punti decurtati |
eccedenza non superiore a 1 t | da 42€ a 173€ | 1 |
eccedenza non superiore a 2 t | da 87€ a 345€ | 2 |
eccedenza non superiore a 3 t | da 173€ a 695€ | 3 |
eccedenza superiore a 3 t | da 431€ a 1.734€ | 4 |

Veicoli con massa massima ammissibile entro 10t | Sanzione | Punti decurtati |
eccedenza non superiore al 10% | da 42€ a 173€ | 1 |
eccedenza non superiore al 20% | da 87€ a 345€ | 2 |
eccedenza non superiore a 30% | da 173€ a 695€ | 3 |
eccedenza superiore al 30% | da 431€ a 1.734€ | 4 |
Esempi di calcolo sanzioni da sovraccarico
Per il calcolo della sanzione si deve considerare che:
- per il carico è ammessa una tolleranza del 5% rispetto alla massa massima indicata sulla carta di circolazione
- tutti i valori devono essere arrotondati ai 100 kg superiori. Ad esempio: per un veicolo con massa massima ammissibile pari a 1.000 kg, la massa ammissibile compresa la tolleranza è pari a 1.000 kg x 1,05 = 1.050 kg, valore che deve essere arrotondato a 1.100 kg.
Si riportano di seguito alcuni esempi.
Esempio 1 – Veicolo con massa massima ammissibile pari 26.000 kg
Massa massima ammissibile da carta di circolazione: 26.000 kg
Massa massima ammissibile inclusa la tolleranza del 5%: 26.000 kg x 1,05 = 27.300 kg
Massa rilevata in fase di controllo: 29.400 kg
Eccedenza: 29.400 kg – 27.300 kg = 2.100 kg –> Si applica la sanzione di cui all’articolo 167 comma 2 del Nuovo codice della strada per eccedenza non superiore a 3 t:
sanzione da 173€ a 695€, decurtazione di 3 punti dalla patente
Percentuale di eccedenza rispetto alla massa massima ammissibile del veicolo: in questo caso non si considera la tolleranza del 5%. Si ha pertanto:
10% della massa massima ammissible = 26.000 kg x 0,1 = 2.600 kg
eccedenza rilevata senza considerare la tolleranza: 29.400 kg – 26.000 kg = 3.400 kg
Poiché l’eccedenza rilevata al netto della tolleranza, 3.400 kg, supera il 10% della massa massima ammissibile, 2.600 kg, è necessario ridurre il carico entro i limiti consentiti per proseguire il trasporto, come previsto dall’articolo 167 comma 10 del Nuovo codice della strada.
Esempio 2 – Veicolo con massa massima ammissibile pari 7.300 kg
Massa massima ammissibile da carta di circolazione: 7.300 kg
Massa massima ammissibile inclusa la tolleranza del 5%: 7.300 kg x 1,05 = 7.665 kg. Tale valore deve essere arrotondato a 7.700 kg
Massa rilevata in fase di controllo: 8.400 kg
Eccedenza: 8.400 kg – 7.700 kg = 700 kg
Percentuale dell’eccedenza rispetto alla massa massima ammissibile compresa la tolleranza:
% eccedenza = (700 kg / 7.300 kg) x 100 = 9.6 % –> Si applica la sanzione di cui all’articolo 167 comma 2 del Nuovo codice della strada per eccedenza non superiore al 10%:
sanzione da 42€ a 173€, decurtazione di 1 punto dalla patente
Percentuale di eccedenza rispetto alla massa massima ammissibile del veicolo: in questo caso non si considera la tolleranza del 5%. Si ha pertanto:
10% della massa massima ammissible = 7.300 kg x 0,1 = 730 kg, che deve essere arrotondato a 800 kg
eccedenza rilevata senza considerare la tolleranza: 8.400 kg – 7.300 kg = 1.100 kg
Poiché l’eccedenza rilevata al netto della tolleranza, 1.100 kg, supera il 10% della massa massima ammissibile, 800 kg, è necessario ridurre il carico entro i limiti consentiti per proseguire il trasporto, come previsto dall’articolo 167 comma 10 del Nuovo codice della strada.
Trasporto di merci pericolose
Il sovraccarico dei veicoli trasportanti merci pericolose deve essere sanzionato secondo l’articolo 168 comma 7 del Nuovo codice della strada. Questo prevede che le sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 167 vengano impartite in misura doppia. Inoltre:
- non è prevista la tolleranza del 5%, ammessa invece per le merci non pericolose
- secondo la tabella dei punteggi previsti all’articolo 126-bis del Nuovo codice della strada devono essere decurtati 4 punti dalla patente, indipendentemente dall’entità del sovraccarico
La tabella seguente riassume il regime sanzionatorio in caso di sovraccarico di veicoli che trasportano merci pericolose.
Veicoli con massa massima ammissibile superiore a 10t | Sanzione | Punti decurtati |
eccedenza non superiore a 1 t | da 84€ a 346€ | 4 |
eccedenza non superiore a 2 t | da 174€ a 690€ | 4 |
eccedenza non superiore a 3 t | da 346€ a 1.390€ | 4 |
eccedenza superiore a 3 t | da 862€ a 3.468€ | 4 |
Veicoli con massa massima ammissibile entro le 10t | Sanzione | Punti decurtati |
eccedenza non superiore al 10% | da 84€ a 346€ | 4 |
eccedenza non superiore al 20% | da 174€ a 690€ | 4 |
eccedenza non superiore al 30% | da 346€ a 1.390€ | 4 |
eccedenza superiore al 30% | da 862€ a 3.468€ | 4 |
Esempi di calcolo sanzioni da sovraccarico per trasporto di merci pericolose
Per il calcolo della sanzione si deve considerare che:
- per il carico non è ammessa una tolleranza del 5% rispetto alla massa massima indicata sulla carta di circolazione, come invece previsto per le merci non pericolose
- tutti i valori devono essere arrotondati ai 100 kg superiori. Ad esempio: per un veicolo con massa massima ammissibile pari a 1.000 kg, la massa ammissibile compresa la tolleranza è pari a 1000 kg x 1,05 = 1.050 kg, valore che deve essere arrotondato a 1.100 kg.
Si riportano di seguito alcuni esempi.
Esempio 1 – Veicolo con massa massima ammissibile pari 32.000 kg
Massa massima ammissibile da carta di circolazione: 32.000 kg
Massa rilevata in fase di controllo: 33.400 kg
Eccedenza: 33.400 kg – 32.000 kg = 1.400 kg –> Si applica la sanzione di cui all’articolo 167 comma 2 del Nuovo codice della strada per eccedenza non superiore a 2 t, in misura doppia trattandosi di merci pericolose:
sanzione da 174€ a 690€, decurtazione di 4 punti dalla patente
Percentuale di eccedenza rispetto alla massa massima ammissibile del veicolo:
10% della massa massima ammissible = 32.000 kg x 0,1 = 3.200 kg
In questo caso, poiché l’eccedenza pari a 1.400 kg è inferiore rispetto al 10% della massa massima ammissibile, non è necessario provvedere a scaricare il veicolo per proseguire il trasporto.
Esempio 2 – Veicolo con massa massima ammissibile pari 5.400 kg
Massa massima ammissibile da carta di circolazione: 5.400 kg
Massa rilevata in fase di controllo: 7.100 kg
Eccedenza: 7.100 kg – 5.400 kg = 1.700 kg
Percentuale dell’eccedenza rispetto alla massa massima ammissibile:
% eccedenza = (1.700 kg / 5.400 kg) x 100 = 31.5 % –> Si applica la sanzione di cui all’articolo 167 comma 2 del Nuovo codice della strada per eccedenza superiore al 30%, in misura doppia trattandosi di merci pericolose:
sanzione da 862€ a 3.468€, decurtazione di 4 punti dalla patente.
Poiché l’eccedenza rilevata supera il 10% della massa massima ammissibile, è necessario ridurre il carico entro i limiti consentiti per proseguire il trasporto, come previsto dall’articolo 167 comma 10 del Nuovo codice della strada.
Tabelle per il calcolo delle sanzioni da sovraccarico
Di seguito sono disponibili in formato PDF le tabelle per il calcolo delle sanzioni previste dal Nuovo codice della strada in caso di sovraccarico.




Utilizzo delle tabelle
Selezionare la tabella in base a:
- Massa massima ammissibile del veicolo, entro 10 tonnellate o superiore
- Trasporto di merci pericolose oppure non pericolose
Ad esempio, in caso di un veicolo con massa massima ammissibile pari a 13 tonellate (13.000 kg), in caso di trasporto di merci non pericolose, selezionare il file “Veicolo con massa massima ammissibile superiore a 10 tonnellate”.

In questo caso:
- Considerando la tolleranza del 5%, fino ad una massa rilevata di 13.700 kg non si incorre in alcuna sanzione
- Per una massa rilevata fino a 14.700 kg si incorre in una sanzione da 42€ a 173€, con la decurtazione di 1 punto dalla patente
- Per una massa rilevata fino a 15.700 kg si incorre in una sanzione da 87€ a 345€, con la decurtazione di 2 punti dalla patente
- Per una massa rilevata fino a 16.700 kg si incorre in una sanzione da 173€ a 695€, con la decurtazione di 3 punti dalla patente
- Per una massa rilevata superiore a 16.700 kg si incorre una sanzione da 431€ a 1.734€, con la decurtazione di 4 punti dalla patente
- Per una massa rilevata superiore a 14.300 kg è necessario scaricare il veicolo entro il limite consentito prima di proseguire il trasporto