Contenuti
- 1 I ruoli previsti dalla legislazione nazionale
- 2 Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 – Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore
- 3 Circolare prot. n. 17277/23.14.12 del 19 luglio 2011 – individuazione del caricatore
- 4 Massa limite
- 5 Omicidio stradale
I ruoli previsti dalla legislazione nazionale
Nella legislazione nazionale spesso si cerca la risposta ai seguenti quesiti:
Chi è il responsabile del carico? Come si individua il caricatore?
Non sempre la risposta è immediata.

Attorno alla sicurezza del carico ruotano infatti diversi soggetti, ed è indispensabile che la stipula di accordi contrattuali definisca ruoli e responsabilità di ognuno.
Segue una panoramica della legislazione attualmente vigente in Italia in materia di autotrasporto, e dunque di regolamentazione dell’attività di carico.
Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 – Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore
In materia di trasporto, e dunque di sicurezza del carico, il cardine della legislazione nazionale è costituito senz’altro dal D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, pubblicato sulla GU n.6 del 9-1-2006. Il documento è stato emendato più volte nel corso degli anni. Il testo del decreto attualmente in vigore è consultabile sul sito Normattiva.
Nel Decreto sono definiti gli operatori che partecipano al trasporto, ovvero il vettore, l’eventuale sub-vettore, il committente, il caricatore, il proprietario della merce.
Il ruolo del caricatore
La definizione è riportata all’articolo 2, comma 1, lettera d.
“d) caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;”
Il fatto che sia prevista la figura specifica del caricatore, distinta dal vettore, introduce un concetto che poi verrà ulteriormente esteso e rafforzato anche dalla legislazione europea: la sicurezza del carico non è una responsabilità che grava interamente in capo al conducente del veicolo con il quale viene effettuato il trasporto!
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e’ stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonche’ il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalita’ di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilita’, nei limiti e con le modalita’ fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
Secondo la legislazione nazionale, in caso di violazione di alcune norme sulla circolazione stradale, oltre al conducente saranno obbligati in concorso anche il committente, il caricatore, il proprietario della merce. Saranno tali soggetti a dover dimostrare che la violazione riscontrata è imputabile esclusivamente ad un comportamento negligente del conducente, e non ad un trasporto commissionato o caricato in maniera scorretta.
Corresponsabilità del caricatore nelle violazioni accertate
Il comma 6 dell’articolo 7, esplicita le violazioni che impegnano il committente, il caricatore e il proprietario delle merci in concorso con il conducente:
6. Ai fini dell’accertamento della responsabilita’ di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:a) articolo 61 (sagoma limite);b) articolo 62 (massa limite);c) articolo 142 (limiti di velocità);d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
Quanto sopra introduce un concetto estremamente importante, alla base della legislazione nazionale in materia di autotrasporto: se le condizioni di riconsegna delle merci non sono compatibili con il rispetto del Codice della strada, non è soltanto il conducente che ne risponde ma ne sono corresponsabili anche gli altri attori che partecipano al trasporto, ovvero committente, caricatore, proprietario delle merci.
Violazioni sulla massa limite e sistemazione del carico
7. Il caricatore e’ in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
Pertanto la sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite, sia complessiva che per asse, sono responsabilità del del caricatore.
Conseguenze a seguito di morte o lesioni personali gravi o gravissime
Un ulteriore elemento introdotto nella legislazione nazionale, riguarda le azioni previste da parte dell’Autorità a seguito di violazioni che abbiano provocato morte e lesioni personali gravi o gravissime. Queste sono descritte all’articolo 7-bis:
7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e’ richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e’ disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonche’ il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Nel caso quindi una perdita di carico sia la causa di un incidente mortale, il caricatore sarà sicuramente chiamato in causa per chiarire quali prassi e procedure abbia seguito in merito all’attività di carico.
Circolare prot. n. 17277/23.14.12 del 19 luglio 2011 – individuazione del caricatore

Per aiutare ad individuare correttamente la figura del caricatore nei casi in cui vi siano più soggetti operanti nella filiera di trasporto, è stata prevista una circolare di chiarimento alla legislazione nazionale. Questo consente una più precisa ripartizione delle rispettive responsabilità. Nella circolare si legge:
Nel caso in cui la movimentazione delle merci all’interno del magazzino sia affidata a terzi e costituisca oggetto di un contratto scritto, ai fini della individuazione della figura del caricatore nei documenti relativi al trasporto, si dovrà valutare se tale contratto preveda espressamente l’obbligo, per chi effettua la movimentazione, di consegna della merce al vettore e la sua sistemazione a bordo del veicolo.
Nel primo caso, quindi, il contratto dovrebbe prevedere anche l’obbligo per il committente di comunicare al caricatore la massa del veicolo, ovvero di dare mandato al caricatore di acquisire il dato direttamente dal vettore, nonché il percorso lungo il quale eseguire la prestazione ed ogni elemento utile ai fini della sistemazione del carico a bordo del veicolo.
Pertanto non è detto che una società che svolge movimentazione merci a fine linea e carico a bordo del veicolo ricopra il ruolo di caricatore. E’ dunque assolutamente raccomandabile regolamentare l’attività con un contratto specifico.
Riguardo invece all’attività di logistica integrata nella circolare si legge:
Nel caso, infine, in cui sia stipulato un contratto che abbia ad oggetto un’attività di logistica integrata, salvo quanto previsto nei precedenti capoversi, si presume che il soggetto che svolga tale attività sia l’impresa che assume il ruolo di caricatore.
Appare dunque evidente l’opportunità di una stipula contrattuale tra le parti in causa, che definisca con chiarezza i ruoli e le responsabilità in capo a ognuno dei soggetti coinvolti.
Massa limite
In accordo alla legislazione nazionale, il rispetto della massa limite costituisce un elemento fondamentale per evitare danneggiamenti all’unità di trasporto e all’infrastruttura stradale. Come specificato all’articolo 7 comma 7 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, il rispetto della massa limite è responsabilità del caricatore.
7. Il caricatore e’ in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
Tuttavia, in accordo agli articoli 61 e 62 del Codice della strada richiamati sopra (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni), non è sufficiente il rispetto della massa complessiva per l’unità di trasporto. Si devono rispettare i valori di massa per ciascun asse, così come specificato sulla carta di circolazione del veicolo, e in accordo al piano di ripartizione del carico del veicolo.
All’articolo 62, commi 5 e 6 del Nuovo codice della strada, si legge:
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
Quanto sopra non vale invece in caso di trasporti eccezionali, regolamentati all’articolo 10 del Nuovo codice della strada.
Le sanzioni per il mancato rispetto della massa limite sono riportate all’articolo 167 del Nuovo codice della strada.
Omicidio stradale
Un’ulteriore responsabilità in capo al caricatore potrebbe derivare dalla disciplina prevista nel Codice penale in merito all’omicidio stradale e alle lesioni personali gravi o gravissime.
La legge 23 marzo 2016, n. 41, Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, in vigore dal 25 marzo 2016, ha introdotto le seguenti modifiche al Codice penale:
Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con la reclusione da due a sette anni.
Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
In questi passaggi si deve porre attenzione ai seguenti aspetti:
- viene utilizzato l’appellativo generico “chiunque”, lasciando intendere che potrebbero essere interessati dai provvedimenti soggetti diversi dal conducente, ad esempio il caricatore
- si parla in modo generico di “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, includendo dunque eventuali aspetti legati al carico
Non è pertanto da escludere che in caso di incidenti in cui si siano registrati morti o lesioni personali gravi o gravissime, e in cui vi sia un’implicazione diretta di aspetti legati al caricatore, quali superamento della massa limite, cattivo posizionamento del carico, fissaggio del carico non adeguato, questi possa essere chiamato in concorso per omicidio stradale o lesioni personali stradali.