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Direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione
La Direttiva 2014/47/UE costituisce un passo fondamentale per l’armonizzazione a livello dell’Unione dei controlli tecnici su strada, inclusa l’ispezione della fissazione del carico per rilevare eventuali carenze.
La Direttiva è stata trasposta nell’ordinamento nazionale a mezzo del D.M. 215 del 19/05/2017, ed è in vigore dal 20 maggio 2018. Essa si applica ai veicoli con massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate.



In realtà la Direttiva 2014/47/UE è stata modificata dalla Direttiva Delegata 2021/1716, che ha introdotto nuove categorie di veicoli senza modificare però alcuna disposizione inerente la fissazione del carico. La Direttiva è stata trasposta nell’ordinamento nazionale a mezzo del DM 1 aprile 2022 – Recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021.
Il testo consolidato della Direttiva 2014/47/UE, comprensivo di due rettifiche, è disponibile qui:

Le novità in materia di fissazione del carico
Vediamo quali sono le novità introdotte in materia di controllo della fissazione del carico analizzando i punti salienti della Direttiva 2014/47/UE recepiti dal D.M. 215 del 19/05/2017.
Nel “consideranda” (16) si legge:
La fissazione del carico è essenziale per la sicurezza stradale. Il carico dovrebbe pertanto essere fissato in modo da poter resistere alle accelerazioni subite durante l’utilizzo del veicolo su strada. Per motivi di praticità, le forze di massa risultanti da tali accelerazioni dovrebbero essere utilizzate come valori limite sulla base di norme europee. È opportuno che il personale impegnato nel controllo della fissazione del carico riceva un’adeguata formazione.
Il passaggio sopra introduce il concetto fondamentale di forze di massa risultanti dalle accelerazioni, sviluppato dalla norma EN 12195-1 per il calcolo delle forze necessarie alla fissazione del carico. E’ inoltre prevista una formazione specifica per il personale impegnato nel controllo della fissazione del carico, anche se per il momento questa disposizione non è stata recepita dal D.M. 215 del 19/05/2017.
Nel “consideranda” (17) vengono invece indicati gli attori che sono coinvolti nella tematica sicurezza del carico:
Tutti i soggetti impegnati nel processo logistico, compresi imballatori, caricatori, imprese di trasporto, operatori e conducenti, concorrono ad assicurare che il carico sia adeguatamente imballato e caricato su un veicolo adatto.
Le poche righe sopra esprimono in modo sintetico la filosofia generale della Direttiva 2014/47/UE, ovvero di responsabilizzare sulla tematica sicurezza del carico tutti i soggetti impegnati nel processo logistico. Infatti un carico sicuro passa attraverso tre fasi fondamentali: un imballaggio adeguato, la scelta di un veicolo idoneo al tipo di carico e di trasporto, la corretta esecuzione e fissaggio del carico. E’ necessaria pertanto la collaborazione di tutti i soggetti impegnati nel processo.
La verifica della fissazione del carico
Il punto fondamentale per la verifica della fissazione del carico è riportato all’articolo 13, dove si legge:
Articolo 13
Controllo della fissazione del carico
1. Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione della fissazione del suo carico a norma dell’allegato III, per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. I controlli possono essere effettuati per verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita:
- i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del veicolo e
- i carichi non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico.
2. Fatte salve le prescrizioni applicabili al trasporto di determinate categorie di merci come quelle oggetto dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), la fissazione del carico e il controllo della fissazione del carico possono essere effettuati conformemente ai principi e, se del caso, alle norme di cui all’allegato III, sezione I. Si può utilizzare l’ultima versione delle norme di cui all’allegato III, sezione I, punto 5.
3. Le procedure in merito alle conseguenze di cui all’articolo 14 possono essere applicate anche in caso di carenze gravi o pericolose della fissazione del carico.
4. Gli Stati membri dispongono che il personale impegnato nel controllo della fissazione del carico riceva un’adeguata formazione a tal fine.
Ancora una volta si precisa come il comma 4, relativo alla formazione degli ispettori, non sia stato per il momento recepito nell’ordinamento nazionale.
Chi effettua i controlli tecnici su strada?
Secondo quanto previsto nel nostro ordinamento nazionale, gli ispettori preposti al controllo tecnico su strada sono i funzionari del Ministero delle infrastrutture e trasporti debitamente abilitati. Sono dunque i funzionari pubblici abilitati per effettuare le revisioni presso gli Uffici della Motorizzazione, i cui criteri di abilitazione sono fissati dal Codice della strada. Tuttavia, la Circolare Prot. n. 300/A/9133/19/108/5/1 del 29/10/2019, emanata dal Ministero dell’Interno, specifica che i controlli tecnici su strada possono essere effettuati anche dagli organi di polizia stradale, con facoltà di rilevare e contestare carenze macroscopiche in materia di posizionamento del carico e di fissaggio.
Le norme per la verifica della fissazione del carico
L’articolo 13 della Direttiva 2014/47/UE, per il controllo della fissazione del carico, richiama le norme di cui all’allegato III, sezione I, riportate di seguito:
Norma | Descrizione |
EN 12195-1 | Calcolo delle forze di ancoraggio |
EN 12640 | Punti di ancoraggio |
EN 12642 | Resistenza della struttura del veicolo |
EN 12195-2 | Cinghie di tessuto di fibra chimica |
EN 12195-3 | Catene di ancoraggio |
EN 12195-4 | Funi di ancoraggio di acciaio |
ISO 1161, ISO 1496 | Contenitore ISO |
EN 283 | Casse mobili |
EN 12641 | Teloni impermeabili |
EUMOS 40511 | Pali montanti |
EUMOS 40509 | Imballaggio per il trasporto |
Questo rappresenta un elemento di novità rispetto al passato, in quanto il controllo della fissazione del carico basato sulle norme sopra elencate assume un carattere analitico-quantitativo, in luogo di un controllo di tipo visivo-qualitativo. In fase di controllo gli ispettori non si limiteranno a verificare se siano presenti cinghie di fissaggio del carico, ma valuteranno se il numero di cinghie impiegato sia coerente con il calcolo effettuato secondo la norma EN 12195-1.
In buona sostanza, per ottemperare ai nuovi requisiti imposti dalla Direttiva 2014/47/UE, non sarà più sufficiente fissare il carico, ma si dovrà verificare se il fissaggio adottato è adeguato.
La valutazione delle carenze
La verifica della fissazione del carico è volta ad individuare eventuali carenze che potrebbero costituire un pericolo durante il trasporto.
La sezione II dell’allegato III della Direttiva 2014/47/UE riporta al punto 1 la classificazione delle carenze:
1. Classificazione delle carenze
Le carenze sono classificate in uno dei seguenti gruppi di carenze:
- carenza lieve: una carenza lieve si verifica quando il carico è stato fissato correttamente ma potrebbero essere opportuni consigli di prudenza,
- carenza grave: una carenza grave si verifica quando il carico non è stato fissato adeguatamente ed esiste un rischio di movimenti significativi o di ribaltamento del carico o di parti di esso,
- carenza pericolosa: una carenza pericolosa si verifica quando la sicurezza stradale è minacciata direttamente da un rischio di caduta del carico o di parti di esso o da un pericolo derivante direttamente dal carico o da un pericolo immediato per le persone
In presenza di più carenze, il trasporto è classificato nel gruppo di carenze di maggiore gravità. Qualora si verifichino più carenze di cui si prevede che i loro effetti combinati debbano intensificarsi a vicenda, il trasporto è classificato nel gruppo di carenze di livello superiore.
Per la valutazione delle carenze si utilizza una vera e propria check-list estremamente dettagliata che consente all’ispettore di verificare puntualmente ciascun aspetto della fissazione del carico e stabilire il livello di gravità delle eventuali carenze rilevate. Si verifica ad esempio se le cinghie utilizzate, per tipologia, numero, disposizione, sono adeguate a garantire una corretta fissazione del carico. Oppure, in caso di fissaggio per bloccaggio, si valuta se le pareti, in base al certificato che ne attesta il carico che possono trattenere, siano sufficientemente resistenti.
A seguito dell’individuazione di carenze gravi o pericolose, si applicano le disposizioni previste all’articolo 14 della Direttiva 2014/47/UE, che possono prevedere la rettifica delle stesse prima che il veicolo sia rimesso in circolazione sulla rete stradale pubblica oppure, ove questo non sia possibile, il trasferimento presso una struttura dove possono essere ripristinate le condizioni di sicurezza.
Le sanzioni previste per il controllo della fissazione del carico
Il D.M. 215 del 19/05/2017 all’articolo 21 prevede le sanzioni in caso di violazioni riscontrate durante i controlli tecnici su strada.
Per le sanzioni si rimanda all’articolo 79 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada, che attualmente prevede una sanzione da 87€ a 344€. Non è prevista la decurtazione di punti sulla patente.
Le linee guida europee sulle migliori pratiche di fissazione del carico per il trasporto su strada

Al fine di agevolare gli operatori nell’applicazione delle disposizioni previste dalla Direttiva 2014/47/UE, sono state aggiornate le Linee guida europee sulle migliori pratiche di fissazione del carico per il trasporto su strada, disponibili qui.
Le linee guida costituiscono uno strumento essenziale a disposizione degli operatori per affrontare il tema della sicurezza del carico in vista dei controlli su strada introdotti dalla Direttiva 2014/47/UE. Si riporta di seguito una panoramica dei vari capitoli con alcuni commenti.
Ambito di applicazione e responsabilità
Il primo capitolo, “Ambito di applicazione e obiettivi” contiene degli spunti interessanti per effettuare un’analisi delle responsabilità e per regolamentare i rapporti tra i vari soggetti operanti. Si riportano di seguito alcuni passaggi salienti:
Le presenti linee guida europee sulle migliori pratiche si basano sulla norma europea EN 12195-1.
Ricalcando i principi della Direttiva 2014/47/UE, le linee guida propongono un approccio analitico per il dimensionamento dell’ancoraggio, presentando i calcoli basati sulla norma EN 12195-1.
Di particolare rilevanza il capitolo 1.3 che, seppur da integrare con la normativa nazionale presente nel nostro ordinamento, fornisce un punto di vista di assoluto interesse per inquadrare le responsabilità in capo ad un’azienda e regolamentare i rapporti con gli altri attori della filiera logistica. Si legge infatti:
1.3. Responsabilità funzionali
Tutti i soggetti impegnati nel processo logistico, compresi imballatori, caricatori, imprese di trasporto, operatori e conducenti, concorrono ad assicurare che il carico sia adeguatamente imballato e caricato su un veicolo adatto.
E’ dunque assai riduttivo considerare la responsabilità della sicurezza del carico esclusivamente in capo ad un solo soggetto, ed è assolutamente sbagliato e privo di ogni fondamento attribuire tale responsabilità al solo conducente dell’unità di trasporto. Il passaggio successivo riporta:
È essenziale comprendere che le responsabilità relative alla fissazione del carico si basano su convenzioni e regolamenti internazionali, sulla legislazione nazionale e/o su contratti tra le parti in causa.
Si consiglia pertanto di stipulare un accordo contrattuale sulle responsabilità funzionali. In assenza di tale accordo tra le parti coinvolte, e fatta salva la legislazione vigente, la catena di responsabilità riportata di seguito individua le principali responsabilità funzionali in materia di fissazione del carico:
Pertanto la linea guida raccomanda la stipula di un contratto tra le parti che regolamenti le attività previste nelle fasi relative al carico, e che conseguentemente definisca limiti e responsabilità.
Le tre fasi per la sicurezza del carico
Le attività che riguardano il carico sono suddivise in 3 fasi:
- Pianificazione del trasporto: in questa fase è necessario imballare correttamente la merce da caricare, effettuare il piano di carico sulla base dell’unità di trasporto prescelta e verificare che le attrezzature per la fissazione del carico siano presenti e adeguate.
- Operazioni di carico: è la fase dove avviene il carico vero e proprio. Si deve effettuare una fissazione adeguata e rispettare il piano di carico di cui al punto precedente. Il fatto che in molti casi sia il conducente che materialmente effettua il fissaggio, utilizzando le cinghie o altri dispositivi similari, non deve trarre in inganno: la responsabilità della corretta effettuazione delle operazioni non grava soltanto su di lui!
- Fase di trasporto: il conducente deve, per quanto possibile, ispezionare il carico per verificare che insorgano situazioni tali da creare un pericolo durante il trasporto, come ad esempio l’allentamento delle cinghie di fissaggio a causa delle vibrazioni o di un non corretto posizionamento iniziale delle stesse.
Si riportano di seguito i passaggi chiave contenuti nelle linee guida:
Responsabilità/azioni relative alla pianificazione del trasporto
1. Corretta descrizione del carico che comprende almenoa) la massa del carico e di ciascuna unità di carico;
b) la posizione del baricentro di ciascuna unità di carico se non è al centro;
c) le dimensioni di imballaggio di ciascuna unità di carico;
d) le limitazioni relative all’impilamento e all’orientamento da applicare durante il trasporto;
e) tutte le informazioni supplementari necessarie per la corretta fissazione del carico;2. assicurare che le unità di carico siano adeguatamente imballate per resistere alle sollecitazioni previste in condizioni di trasporto normali, comprese le forze di ancoraggio applicabili;
3. assicurare che le merci pericolose siano correttamente classificate, imballate ed etichettate;
4. assicurare che i documenti di trasporto per le merci pericolose siano debitamente compilati e sottoscritti;
5. assicurare che il veicolo e i sistemi di fissazione siano idonei al carico da trasportare;
6. assicurare che il caricatore abbia ricevuto tutte le informazioni relative alle funzionalità di fissazione del carico del veicolo;
7. assicurare che non possano verificarsi interazioni indesiderate tra i carichi di caricatori diversi.Responsabilità/azioni relative alle operazioni di carico
1. Accertarsi che vengano caricate solo merci sicure e idonee al trasporto;
2. verificare la disponibilità di un piano di fissazione del carico quando si inizia a caricare;
3. accertarsi che possano essere forniti tutti i certificati dei componenti del veicolo utilizzati per la fissazione del carico;
4. accertarsi che il veicolo sia in buone condizioni e che il vano di carico sia pulito;
5. accertarsi che tutte le attrezzature necessarie alla fissazione del carico siano disponibili e in buono stato quando si inizia a caricare;
6. accertarsi che il pavimento del veicolo non venga sollecitato eccessivamente durante le operazioni di carico;
7. accertarsi che il carico sia correttamente distribuito nel veicolo, tenendo conto della distribuzione del carico sugli assi e degli spazi vuoti ammessi (nel piano di fissazione, ove disponibile);
8. accertarsi che il veicolo non venga caricato eccessivamente;
9. accertarsi che tutte le attrezzature supplementari quali tappeti anti-slittamento, materiali di riempimento e di fardaggio, barre di bloccaggio e tutte le altre attrezzature di ancoraggio da fissare durante le operazioni di carico, siano posizionate correttamente (in base al piano di fissazione, ove disponibile);Responsabilità/azioni relative alla guida
1. Esame visivo dell’esterno del veicolo e del carico, ove accessibile, per verificare la presenza di situazioni di evidente pericolo;
2. accertarsi che possano essere presentati tutti i certificati/contrassegni dei componenti del veicolo utilizzati per la fissazione del carico, se necessario;i le
3. effettuare controlli regolari della fissazione del carico durante il viaggio nella misura in cui sia possibile accedervi.
Nel capitolo 1 viene inoltre riportato l’elenco di norme da utilizzare per la progettazione e verifica del fissaggio del carico e vi sono considerazioni interessanti sul piano di ripartizione del carico del veicolo, elemento fondamentale per il rispetto delle masse sugli assi.
Aspetti tecnici e calcoli relativi alla fissazione del carico
I capitoli successivi della linea guida si addentrano negli aspetti più tecnici che interessano l’aspetto della fissazione del carico, nell’ottica di ottemperare ai controlli tecnici previsti dalla Direttiva 2014/47/UE.
Il capitolo 2 è focalizzato sull’unità di trasporto, che deve essere scelta con cura verificandone l’idoneità rispetto al carico e al trasporto da effettuare. Vengono descritti i veicoli omologati secondo la norma EN 12642, i container e le casse mobili, nell’ottica di fornire agli operatori gli elementi per un corretto utilizzo dell’unità di trasporto sfruttandone appieno le potenzialità.
Il capitolo 3 contiene disposizioni utili per la fase di imballo. Questa fase viene spesso trascurata in quanto si considera che la sicurezza del carico si limiti alla fase di carico e conseguente fissaggio. Mentre invece questo aspetto parte da molto prima! La fase di imballaggio e costituzione del pallet è infatti propedeutica per poter caricare e fissare correttamente la merce nella fase successiva. Un pallet mal costituito, dalla forma irregolare, poco compatto, renderà impossibile un corretto fissaggio una volta caricato. Vengono proposte diverse soluzioni per la palettizzazione, con l’utilizzo di film retrattile, cappucci elastici, film estensibile, reggette e reti.
Attrezzature e modalità di fissazione
Il capitolo 4 si concentra sulle attrezzature di fissazione, descrivendo i seguenti elementi:
- attrezzature di ancoraggio, costituite da cinghie di tessuto, catene e funi di acciaio, tappeti anti slittamento;
- attrezzature di bloccaggio, costituite ad esempio dalle barre di bloccaggio;
- materiale di riempimento, per evitare di lasciare spazi vuoti nel vano di carico;
- proteggi angoli, necessari per un corretto posizionamento e protezione delle cinghie;
- reti e coperture per proteggere e fissare il carico.
Il capitolo 5 descrive le modalità di fissaggio utilizzabili, costituite da:
- immobilizzazione / serraggio
- bloccaggio locale e generale
- ancoraggio, per attrito e diretto
Nel capitolo 6 sono riportati i calcoli per il corretto dimensionamento del fissaggio del carico secondo la norma EN 12195-1. Il capitolo 7 riporta invece la classificazione delle carenze prevista dalla Direttiva 2014/47/UE. Questa viene utilizzata in occasione dei controlli tecnici su strada in vigore dal 20 maggio 2018.
Infine il capitolo 8 riporta esempi specifici di fissazione del carico per particolari tipologie di merci.
Le appendici riportano una guida pratica all’ancoraggio e una tabella contenente i coefficienti di attrito per le interfacce di contatto più comuni. E’ presente nella parte finale la check-list di controllo prevista dalla Direttiva 2014/47/UE per i controlli tecnici su strada.